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Statuto dell'Associazione “Gotica Toscana”
Articolo 1 Costituzione
1.E' costituita l’associazione apolitica senza fini di lucro denominata “Gotica Toscana " d'ora in poi chiamata semplicemente Associazione. Essa dovrà utilizzare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".
Articolo 2 Sede e durata
1. L'Associazione ha sede in Scarperia via A. Galilei 7. Il trasferimento della sede non richiede la modifica del presente Statuto.
2. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 3 Oggetto e scopo
1.L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti obiettivi: a.Attività di ricerca, tutela, promozione e valorizzazione dei siti e dei manufatti d'interesse artistico e storico presenti sul territorio risalenti al periodo di interesse, nonché, ove possibile, poterne fruire mediante restauro, conservazione ed utilizzo didattico, turistico e culturale. b.Conservazione della Memoria Storica inerente agli eventi dell’ultimo conflitto mondiale ma non necessariamente limitato ad esso, nel Mondo, in Italia ed in particolar modo in Toscana ed Emilia Romagna. c.Attività di ricerca storico-documentaristica attraverso testi, documenti, mappe, fotografie, manoscritti ed più in generale di documentazione inerente al periodo di interesse. d.Raccolta di testimonianze attraverso interviste, video e quanto possa essere di supporto alla raccolta stessa. e.Ricerche d’Archivio relative ai documenti ufficiali dei vari eserciti e formazioni coinvolte sul territorio nazionale e nei paesi di provenienza. f.Redazione, preparazione e pubblicazione di testi, articoli, recensioni ed in generale produzione scritta su qualsiasi supporto dei contenuti delle ricerche per pubblica divulgazione e/o per specifici destinatari. g.Redazione, preparazione e pubblicazione di testi tecnici (uniformologici, collezionistici, nozionistici). h.Organizzazione, preparazione e supporto di mostre ed esposizioni tematiche anche trasversali all’argomento con finalità museale permanente. i.Organizzazione, preparazione e supporto di eventi statici e dinamici, itineranti e fissi riguardanti in generale il periodo storico di riferimento. j.Organizzazione, preparazione e supporto di mostre scambio di oggettistica da collezione, accessori per veicoli storici militari e civili e parti di essi. k.Organizzare iniziative, convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o tutto quanto sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione; l.Ottenere finanziamenti e contributi per le finalità di cui ai punti precedenti, anche mediante la partecipazione a bandi pubblici e privati; m.Elaborare, autonomamente o in collaborazione con enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti; n.cooperare con tutti gli enti, associazioni e privati che operano per finalità analoghe a quelle richiamate nei punti precedenti; o.esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
2.L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
3.L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.
Articolo 4 Patrimonio ed entrate dell'Associazione
1.Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2.Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di €1150,00 (millecentocinquanta), versate in parti uguali dai fondatori stessi.
3.Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
·dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione; ·dei redditi derivanti dal suo patrimonio; ·degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4.Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione stessa.
5.L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno, o entro tre mesi dall'ingresso per i nuovi soci. E' comunque facoltà dei Soci della Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
6.I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7.Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Articolo 5 Fondatori e Soci dell'Associazione
1.Sono Soci dell'Associazione: ·i Soci Fondatori della Associazione; ·i Soci Effettivi della Associazione; ·i Soci Sostenitori della Associazione; ·I Soci Onorari dell’Associazione.
2.L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. Sono Fondatori coloro che sottoscrivono l'Atto Costitutivo. Essi provvedono a versare la quota di adesione indicata nell' l'Atto Costitutivo, destinata al Fondo di dotazione e non sono tenuti ad ulteriori versamenti di quote in favore della Associazione successivamente alla sua costituzione.
4.Sono Soci effettivi coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
5.Sono Soci Effettivi tutti i Soci Fondatori e coloro che si impegnano direttamente nelle attività dell'associazione, contribuendo in maniera effettiva e rilevante alle medesime. Il passaggio allo stato di Socio Effettivo è deciso dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito da un apposito Regolamento.
6.Sono Soci Sostenitori della Associazione coloro che riconoscendosi nelle finalità e nei principi della medesima, pur non impegnandosi direttamente nelle varie attività, decidono di sostenerla con la loro adesione. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto.
7.Sono Soci Onorari tutti i veterani della Seconda Guerra Mondiale che hanno combattuto a vario titolo e tutti coloro i quali si distingueranno in modo particolare per il conseguimento degli obbiettivi statutari per i quali il consiglio direttivo ritiene opportuno conferire tale riconoscimento.
8.Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad accettarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
9.Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, accogliendo la domanda ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o differendo il termine di ulteriori sessanta giorni.
10.Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa, tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
11.In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
Articolo 6 Organi della Associazione
1.Sono Organi dell'Associazione:
·L'Assemblea dei Soci Effettivi dell'Associazione; ·Il Consiglio Direttivo, costituito da: -Il Presidente -Il Vice Presidente -Il Segretario
2.Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario hanno la durata di due anni e sono rieleggibili.
Articolo 7 Assemblee
1.Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, sono composte da tutti i Soci Effettivi dell'Associazione e sono l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2.L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. Essa inoltre:
·delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione; ·approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione; ·delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; ·delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. ·ogni due anni elegge il Consiglio Direttivo
3.L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.
4.Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci Effettivi o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata in territorio italiano.
5.La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera elettronica, comunicazione verbale o pubblicazione sul sito web, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata e pubblicata almeno venti giorni prima a tutti i Soci Effettivi all'indirizzo risultante nel Libro dei Soci della Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo.
6.L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
7.Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei membri intervenuti.
8.Tutti i Soci Effettivi dell'Associazione hanno diritto ad un voto. Il voto è esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad un altro Socio Effettivo dell'Associazione che abbia già diritto di voto. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
9.Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’associazione e di devoluzione del suo patrimonio per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
10.Per la nomina del Consiglio Direttivo, per l'approvazione dei Regolamenti, per le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
11.L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure da qualsiasi altro Socio Effettivo dell'Associazione, da lui delegato.
Articolo 8 Consiglio direttivo 1.Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 4 ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.
2.Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vicepresidente, il Segretario-Tesoriere. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri. La convocazione è fatta mediante lettera elettronica, comunicazione verbale o pubblicazione sul sito web. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
3.Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a)curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; b)redigere il bilancio consuntivo; c)compilare i regolamenti interni; d)stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; e)deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome; f)deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati; g)nominare i responsabili delle commissioni e delle branche di lavoro in cui si articola la vita dell’Associazione; h)compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
4.In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Articolo 9 Il Presidente 1.Il presidente, che viene eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
2.Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Previa approvazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e comunicazione ai Soci Effettivi, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
3.Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Assemblea per la ratifica del suo operato.
4.Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, controlla l'osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Articolo 10 Il Vice Presidente
1.Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
Articolo 11 Il Segretario
1.Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.
2.Il Segretario-Tesoriere cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee nonché del Libro dei Soci dell'Associazione e collabora con il Presidente nell'amministrazione e nella gestione contabile.
Articolo 12 Libri della Associazione
1.Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i Libri Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei Soci della Associazione.
2.I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
Articolo 13 Bilancio consuntivo e preventivo
1.Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario e un preventivo per la programmazione dell'attività futura.
Articolo 14 Avanzi di gestione
1.All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, statuto o regolamento.
2.La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 15 Scioglimento
1.In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che condividano le stesse finalità (vedi articolo 3) sentito il parere dell’organismo di controllo art. 3 comma 190 legge 662/96.
2.Qualsiasi modifica all'articolo 3 (scopi della Associazione) del presente statuto o qualsiasi modifica nell'intero statuto che lo possa permettere, o l'inserimento di articoli o sezioni incompatibili con il suddetto articolo, comporterà lo scioglimento della Associazione.
Articolo 16 Legge applicabile
1.Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia contenute nel Codice Civile.
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